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08/10/2014 - Intervento del Procuratore Generale di Cagliari, Ettore Angioni, in occasione del Convegno del 19 Settembre 2014 su "Famiglia, famiglie e unioni"
Sono lieto di porgere il saluto mio personale e quello dell’intera magistratura requirente del Distretto agli organizzatori dell’odierno Convegno, di cui mi pare superfluo sottolineare l’estrema importanza per le tematiche che affronta, incentrate sul ruolo e sul futuro di una istituzione fondamentale nella Società civile quale la famiglia, specie in tempi come gli attuali di grandi trasformazioni e, direi, di grandi stravolgimenti in questo delicatissimo settore.

Nel corso delle due Sessioni si dibatteranno argomenti di grande interesse sotto un profilo giuridico, antropologico e sociale; penso in particolare all’intervento su “famiglia, famiglie e unioni”, che ci porterà ad interrogarci sul ruolo della famiglia fondata sul matrimonio, sul problema delle “unioni di fatto” e ancora su quello delle “unioni civili”, che dovrebbe, secondo taluni, riguardare, non solo coppie di sesso diverso, ma anche dello stesso sesso.

Sempre più si parla di matrimonio in differenti forme: e cioè di matrimoni in Comune o in chiesa di eterosessuali, omosessuali o gay.

La Costituzione Italiana, come è noto, dedica alla famiglia tre articoli, il 29,il 30 ed il 31, sui quali è bene soffermarsi, specie quando si ricorda che “la repubblica riconosce i diritti della famiglia come Società naturale fondata sul matrimonio”.

L’art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo afferma d’altronde che “uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza limitazione di razza, cittadinanza o religione”, soggiungendo che “la famiglia è il nucleo originale e fondamentale della Società e ha diritto di essere protetta da questa e dallo Stato”.

Attualmente nel nostro ordinamento positivo … ma chissà ancora per quanto! … il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso, ma – come è noto – sul punto c’è un grande dibattito, perché coloro che sostengono la possibilità del matrimonio fra persone dello stesso sesso sostengono che non esisterebbe alcuna norma di diritto positivo che escluda tale possibilità e meno che mai che la vieti.

Il diritto non è rimasto indifferente all’evoluzione dei costumi ed esiste oggi un gran numero di provvedimenti legislativi nei vari Paesi del mondo che disciplinano le nuove unioni, ipotizzando anche il matrimonio fra persone dello stesso sesso.

Chi ragiona in tal modo, peraltro, fa mostra di ignorare che fra i fini primari dell’unione fra due soggetti, sia sancita dal matrimonio che dalla convivenza, vi sia il bonum prolis, la procreazione e che la famiglia dovrebbe essere preordinata alla perpetuazione della specie.

Orbene, se è giusto tutelare, sotto un profilo giuridico due persone dello stesso sesso che decidano di vivere stabilmente assieme, attribuendo loro i più elementari diritti che nell’ambito di una coppia spettano a ciascuno dei soggetti … e penso alle problematiche inerenti alla reversibilità delle pensione, all’assistenza sanitaria, all’uso dell’abitazione, non mi pare sia lecito estendere ed ampliare il concetto di famiglia con l’introduzione anche nel nostro ordinamento delle nozze fra soggetti dello stesso sesso.

In un simile contesto si inserisce il delicatissimo tema delle adozioni da parte di coppie gay, sulla scia di quella corrente di pensiero che fa capo all’American Psycological Association, che da tempo si oppone a qualsiasi discriminazione fondata sull’orientamento sessuale in materia di adozione ed all’American Psychiatric Association, che sostiene addirittura che i minori beneficerebbero del diritto al matrimonio delle coppie omosessuali.

Così ragionando la Corte Europea dei diritti dell’uomo nel Febbraio 2013 accoglieva il ricorso portato avanti da una donna omosessuale austriaca, che nel suo Paese si era vista negare la possibilità di adottare il figlio della propria convivente come consentito all’interno delle coppie conviventi di sesso diverso, sentenziando che tale negazione costituiva discriminazione per orientamento sessuale e violazione del diritto al rispetto della vita familiare.

Valutazioni simili sono state fatte nel Gennaio 2008 da parte della stessa Corte, che aveva accolto il ricorso portato avanti da una donna omosessuale francese, che nel suo Paese si era vista negare la possibilità di adottare un minore da persona singola, come consentito invece alle persone singole eterosessuali.

La giurisprudenza in materia è in continua evoluzione anche in Italia, come stanno a dimostrare alcuni recenti interventi della Corte Costituzionale.

A siffatte teorie e considerazioni si oppongono quelle della Congregazione per la Dottrina della Fede, nettamente contraria ai progetti di riconoscimento legale delle unioni fra persone omosessuali, considerate innaturali e che ritiene una vera e propria violenza l’eventuale inserimento dei bambini all’interno di nuclei sessuali omosessuali per mezzo dell’adozione.

Sotto questo profilo è lecito domandarsi quali possano essere gli effetti della omogenitorialità rispetto alla genitorialità eterosessuale sul benessere mentale del bambino, tenendo a mente il principio ispiratore della L. 4 Maggio 1983 n. 184, che disciplina l’adozione e l’affidamento dei minori e che all’art. 1 sancisce il principio fondamentale secondo cui “il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia”: in quella di origine anzitutto e, quando ciò non sia possibile – come nei casi in cui il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo – in un’altra famiglia, preferibilmente con figli minori o presso una persona singola o infine presso una comunità di tipo familiare, in modo da consentirgli, comunque, di vivere in un ambiente capace di assicurargli stabili e significative relazioni interpersonali e che richiami, appunto, la famiglia come entità.

Il tutto, in piena adesione al principio, riconosciuto dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia,secondo il quale l’interesse superiore da tutelare prioritariamente deve essere quello del bambino.

Si tratta di interrogativi più che leciti che oggi ci si pone e che sicuramente verranno posti all’attenzione dei Vescovi in occasione del Sinodo straordinario sulla famiglia che si terrà fra la prima e la seconda decade del prossimo mese di Ottobre, con specifico riferimento proprio alle difficoltà che deve oggi affrontare la famiglia, quale noi ed io in particolare la intendiamo … una famiglia che appare disgregata, scoraggiata e confusa, anche in virtù di un malinteso senso di libertà e di eguaglianza.

Occorre perciò ridare ad essa, alla famiglia cioè, in cui è necessaria la presenza tanto del padre quanto della madre, il ruolo che le compete, che deve essere un ruolo di aggregazione e di dialogo costruttivo per l’educazione del minore.

Ed è proprio per la salvaguardia di una istituzione fondamentale per la sana crescita dei minori, quale può e deve essere la famiglia, che occorre, a mio avviso, evitare l’introduzione nel nostro sistema di una legislazione che permetta le unioni omosessuali e che consenta l’adozione dei bambini in tale ambito, ma occorre principalmente giungere ad una ridefinizione del concetto di matrimonio, che dovrà rimanere sempre e comunque una unione fra un uomo ed una donna, così come emerge dalle considerazioni emanate dalla Congregazione della dottrina della Fede nel 2003, allorquando venne sottolineato testualmente che “non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure remote, fra le unioni omosessuali e il disegno di Dio su matrimonio e famiglia”, soggiungendo che “Gli uomini e le donne omosessuali – e questo è sacrosanto – debbono essere accolti con rispetto e con delicatezza”, quello stesso rispetto e quella stessa delicatezza che meritano coloro che si professano credenti e credono fermamente nella bontà e nella validità dei principi sopra menzionati.

Auguri quindi di buon lavoro, nella certezza che al termine delle due giornate ci troveremo tutti arricchiti in ordine a tutte le questioni di primario interesse che verranno affrontate.

Cagliari, 19 Settembre 2014.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari è sita in Piazza Repubblica, 18 - 09125 CAGLIARI (CA)


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